Art. 2.
(Principio di sussidiarietà).

      1. La Repubblica, in attuazione dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, riconosce il ruolo delle famiglie come protagoniste dello sviluppo sociale ed economico della Nazione e favorisce la realizzazione dei diritti connessi ai compiti educativi, culturali, morali e di solidarietà, adottando apposite misure di sostegno, anche economiche.